22
Set

Decreto Ministeriale sulla Biosicurezza in ambito suinicolo

Il 26 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto ministeriale che interesserà, anche se in modo diverso, tutti gli allevamenti di suini, da quelli familiari a quelli industriali ed anche quelli sembradi e le stalle di sosta.

ll Decreto 28 giugno 2022 definisce le misure di biosicurezza richieste negli allevamenti suini, anche alla luce della comparsa sul territorio italiano della Pesta Suina Africana.

Le misure di biosicurezza consistono in:

  1. misure di protezione strutturali, come ad esempio la recinzione, il parcheggio esterno etc.
  2. misure gestionali, tra cui la messa a punto di un piano di biosicurezza aziendale.

 

Ai fini della definizione delle priorità di intervento è determinante il sistema Classyfarm che permette la valutazione del rischio biosicurezza di ogni singolo allevamento, o singolo sito per gli allevamenti multisito, tenendo in considerazione diversi parametri.

Una volta definiti i requisiti di biosicurezza, gli allevamenti hanno dodici mesi di tempo per adeguarsi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del presente decreto (G.U. 173 del 26.07.2022), fatta eccezione per gli allevamenti siti all’interno delle zone di restrizione per PSA autorizzati a proseguire l’attività e quelli di nuova registrazione in BDN, che devono garantire l’immediato rispetto di tutte le misure di biosicurezza.  

L’azienda sanitaria locale territorialmente competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza previsti dal decreto. L’individuazione del campione di allevamenti dove effettuare la verifica annuale viene effettuata attraverso il sistema ClassyFarm.it, dando precedenza agli allevamenti che non hanno effettuato tramite tale sistema alcuna verifica del loro livello di biosicurezza. Fra gli ulteriori criteri potrà essere considerato anche il livello di consumo dei farmaci veterinari in azienda rispetto alla mediana regionale.

Il decreto riporta anche delle specifiche raccomandazioni riguardo alle operazioni di pulizia, detersione e disinfezione:

I disinfettanti hanno una notevole riduzione nella loro efficacia quando agiscono in presenza di sporcizia, materiale organico e grasso, quindi, la disinfezione per essere efficace deve essere preceduta da un’accurata pulizia e detersione degli ambienti.

Deve essere presente in allevamento una procedura che descriva le modalità operative con cui vengono eseguiti il lavaggio e la disinfezione delle strutture.

Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dopo che gli animali sono stati rimossi dagli ambienti e devono essere articolate in tre fasi distinte:

  1. Rimozione fisica del materiale presente.
  2. Lavaggio con acqua e con un prodotto sgrassante (detergente), che poi dovrà essere eliminato mediante risciacquo con acqua.
  3. Disinfezione: deve essere utilizzato un disinfettante di provata efficacia, che deve essere utilizzato secondo le istruzioni di impiego ed in particolare deve essere applicato sulle superfici asciutte.
  • L’introduzione degli animali può avvenire solo dopo due giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Come anticipato è previsto che ogni allevamento abbia un proprio piano di biosicurezza aziendale, che verrà predisposto dal veterinario aziendale partendo dai risultati del “Questionario internazionale Biocheck” inserito nel sistema Classyfarm.

 

Un piano aziendale di biosicurezza dovrebbe contenere perlomeno quanto segue:

a) norme di comportamento per il personale aziendale, tra cui quelle riguardanti l’alimentazione in loco (es. no introduzione in allevamento di prodotti a base di carne suina);

b) istruzioni per quanto riguarda gli aspetti strutturali (es. messa in posa della recinzione o costruzione di un locale che funga da zona filtro);

c) un dettagliato elenco di procedure gestionali, tra le quali in particolare quelle riguardanti: l’ingresso e gli spostamenti all’interno dell’azienda di persone (visitatori e personale aziendale), suini e veicoli, la gestione delle carcasse dei suini morti, del liquame e altro materiale biologico (scarti alimentari, feti e invogli fetali, etc.);

d) istruzioni per eseguire la pulizia, la detersione e la disinfezione dei locali e delle attrezzature;

e) una sezione riguardante la derattizzazione e la disinfestazione (che auspicabilmente verrà redatta avvalendosi dell’aiuto di un esperto o ad opera di azienda di servizio specializzata, ndr);

f) un programma di training del personale sui vari aspetti della biosicurezza nell’ambito dell’allevamento. 

Si tratta di un insieme di raccomandazioni e di obblighi, che, oltre a “mettere a norma” l’allevamento, permettendo di evitare sanzioni o ostacoli amministrativi di vario tipo (es. riguardo alla movimentazione degli animali), risultano vincenti anche da un punto di vista dello stato sanitario degli animali, impedendo o perlomeno rendendo meno facile l’ingresso e la diffusione nell’allevamento di vari patogeni (non solo il virus della PSA!). Da tutto ciò ne deriva un miglioramento delle performance zootecniche, una riduzione delle spese sanitarie e un impiego più razionale degli antibiotici.

PitPharm, la farmacia veterinaria di Maberth, ti può assistere nel processo di messa a norma del tuo allevamento, attraverso il proprio programma di biosicurezza. Tale programma prevede l’assistenza al veterinario aziendale nella compilazione del questionario Biocheck di Classyfarm e nella stesura del piano aziendale di biosicurezza, comprendente anche una planimetria dell’allevamento con i flussi. Inoltre, il programma PitPharm di biosicurezza prevede il training del personale aziendale con rilascio di attestati di partecipazione, raccomandazioni per la lotta ai roditori e agli insetti, indicazioni per eventuali modifiche strutturali e la verifica periodica del livello di biosicurezza, anche mediante campionamenti ed analisi di laboratorio.